La Corte di Cassazione con la sentenza 21569/2018 ha stabilito che il licenziamento intimato oltre il termine previsto dal contratto collettivo di lavoro – quando il CCNL preveda espressamente che la scadenza del termine entro il quale è possibile applicare la sanzione equivalga alla accettazione delle giustificazioni addotte dal lavoratore –  equivale a implicita ammissione dell’«insussistenza del fatto contestato».

La Corte, nel caso specifico in cui il CCNL preveda che la mancata applicazione di una sanzione nel termine previsto comporti la implicita accettazione delle giustificazioni addotte, ha quindi applicato la tutela reintegratoria prevista nel caso di “insussistenza del fatto contestato” e non la tutela risarcitoria (prevista dalla legge 92/2012) per la semplice violazione procedurale (da sei a dodici mensilità).

La casistica è peculiare, sia perché affinché sia pronunciata la sentenza di reintegra occorre che il CCNL preveda che il decorso del termine equivalga ad accettazione delle giustificazioni (previsione che non è contenuta, in questi termini, in tutti i contratti collettivi, per cui occorre fare una analisi caso per caso), sia che le giustificazioni siano state effettivamente presentate (altrimenti non potrebbe operare il meccanismo di accettazione implicita delle stesse).

In particolare, la Cassazione che ha precisato come «la norma contrattuale, nel momento in cui ricollega al ritardo la conseguenza di un’accettazione delle giustificazioni, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere datoriale».

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