La Corte di Cassazione, con la sentenza 25729/2025, ha sancito che la delega di funzioni può escludere la responsabilità dell’Amministratore Delegato solo se rispetta criteri molto stringenti:

  • forma scritta e determinatezza: la delega deve essere formalizzata per iscritto e riferita a funzioni determinate, non potendo avere natura generica;
  • effettività: il trasferimento dei poteri deve essere reale e non meramente formale, cosicché il delegato sia posto nelle condizioni di esercitare concretamente le funzioni attribuite;
  • professionalità e autonomia di spesa: il delegato deve possedere le competenze tecniche necessarie e disporre di un’autonomia di spesa adeguata per l’esercizio delle funzioni delegate;
  • contenuto specifico e delimitato: la delega deve riguardare settori di competenza ben individuati e non può mai comprendere le scelte strategiche di fondo o i profili strutturali dell’organizzazione, per i quali sono competenti i soggetti apicali dell’ente;
  • alta vigilanza: anche in presenza di una delega valida, l’AD mantiene un obbligo di «alta vigilanza» sull’operato del delegato, con dovere di intervento in caso di inadempimento.

Si legge nella motivazione della sentenza (pag. 170, punto 40.6.3):
40.6.3 …. Sotto un primo profilo, deve difatti ritenersi che – ab origine – non siano delegabili da parte del soggetto in posizione apicale le funzioni strettamente attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione e direttamente coinvolgenti le scelte strategiche di fondo dell’organizzazione aziendale. Mentre, sotto un secondo e complementare argomento, deve farsi riferimento al disposto dell’art.16, comma 3, del d.lgs. n.81/2008, ai sensi del quale «La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite»; con la conseguenza che il conferimento della delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere “alta” (secondo il lessico adoperato dalle Sezioni Unite) e che quindi riguarda, non il merito delle singole scelte – in ordine al quale non può rinvenirsi un obbligo di controllo puntiforme sulle condotte tenute dal delegato – ma il complessivo compito di protezione e controllo affidato al delegato medesimo.
40.6.4 Si tratta di un principio che questa Corte ha avuto modo di affermare già antecedentemente rispetto alla sentenza Espenhahn; in particolare, Sez. 4, n. 4968 del 06/12/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617, ha rilevato che il conferimento della delega non è idoneo a escludere integralmente la posizione di garanzia dell’organo in posizione apicale, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega medesima; gravando su tutti i componenti di tale organo il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell’azienda. Premessa che ha indotto la Corte ad affermare che «in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali [….] Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo». D’altra parte, tale principio risulta deducibile anche dal citato arresto delle Sezioni Unite, dal quale pure si evince la conclusione in base alla quale la delega di funzioni non può riguardare ambiti involgenti le scelte strategiche di fondo che caratterizzano l’attività della struttura. Ancora più recentemente, nel riferirsi proprio al principio dettato dalla citata sentenza 4968/2014, questa Corte ha ribadito il dato dell‘assenza di effetto liberatorio della delega in caso di eventi dipendenti da carenze strutturali derivanti da gravi carenze organizzative di fondo ascrivibili ad insufficienze organizzative imputabili, a monte, alla politica degli organi di vertice (Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024, Parenti, Rv. 287206 – 02)

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