Nella sezione “Circolari” è stata pubblicata la circolare 1/2023 del 15.5.2023, nella quale sono illustrate, in modo sintetico, le principali novità in materia giuslavoristica seguite alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 48/2023.
Convegno su “Salario minimo, rappresentanza ed efficacia dei CCNL” il 26.5.2023 in Alessandria. Partecipazione libera.

Fallimento, sospensione dei rapporti di lavoro in essere, licenziamento e obbligo di corresponsione del preavviso.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3351/2023 ha ripreso una tematica già nota e affrontata in precedenti decisioni, ribadendo alcuni punti fermi in ordine alla sorte dei rapporti di lavoro ancora in essere al momento della dichiarazione di fallimento.
Con particolare riguardo alla sorte dei rapporti di lavoro, la Corte ha ribadito “come tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro ancora in corso a tale data, salvo che sia autorizzato l’esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l’apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall’art. 72, primo comma, ult. parte l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell’esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni (Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 30 maggio 2018, n. 13693)“.
Nessuna retribuzione, salvo il caso dell’esercizio provvisorio, decorre quindi durante il periodo di sospensione che segue l’apertura del fallimento e la data in cui “il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo“.
Continua la lettura di Fallimento, sospensione dei rapporti di lavoro in essere, licenziamento e obbligo di corresponsione del preavviso.Pubblicata la circolare 18/2022
Nella sezione “Circolari” è stata pubblicata la circolare 18/2022 del 31.12.2022, nella quale sono illustrate, seppure in modo sintetico, le principali novità in materia giuslavoristica seguite alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge finanziaria per l’anno 2023 (legge 197/2022).
Referendum ed elezioni amministrative: le regole per i lavoratori dipendenti
In vista delle prossime elezioni comunali e delle votazioni sul referendum costituzionale che si terranno domenica 12 giugno 2022 (con eventuale ballottaggio per le elezioni amministrative domenica 26 giugno 2022), si ricorda che i lavoratori dipendenti che siano interessati dalle operazioni elettorali come componenti del seggio o come rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, come rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ai sensi dell’art. 119 del DPR 361/1957 a:
- assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali;
- una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, o alternativamente, ad un numero di giorni di riposo compensativo pari ai giorni non lavorativi interessati dalle operazioni elettorali, come stabilito dall’art. 1 della legge 69/1992.