Fallimento, sospensione dei rapporti di lavoro in essere, licenziamento e obbligo di corresponsione del preavviso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3351/2023 ha ripreso una tematica già nota e affrontata in precedenti decisioni, ribadendo alcuni punti fermi in ordine alla sorte dei rapporti di lavoro ancora in essere al momento della dichiarazione di fallimento.

Con particolare riguardo alla sorte dei rapporti di lavoro, la Corte ha ribadito “come tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro ancora in corso a tale data, salvo che sia autorizzato l’esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l’apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall’art. 72, primo comma, ult. parte l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell’esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni (Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 30 maggio 2018, n. 13693)“.

Nessuna retribuzione, salvo il caso dell’esercizio provvisorio, decorre quindi durante il periodo di sospensione che segue l’apertura del fallimento e la data in cui “il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo“.

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Referendum ed elezioni amministrative: le regole per i lavoratori dipendenti

In vista delle prossime elezioni comunali e delle votazioni sul referendum costituzionale che si terranno domenica 12 giugno 2022 (con eventuale ballottaggio per le elezioni am­ministrative domenica 26 giugno 2022), si ricorda che i lavoratori dipendenti che siano interessati dalle operazioni elettorali come componenti del seggio o come rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occa­sione di referendum, come rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ai sensi dell’art. 119 del DPR 361/1957 a:

  • assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle opera­zioni elettorali;
  • una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, o alternativamen­te, ad un numero di giorni di riposo compensativo pari ai giorni non lavorativi in­teressati dalle operazioni elettorali, come stabilito dall’art. 1 della legge 69/1992.
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