Il ministero del Lavoro ha fornito con la circolare n. 15/18 del 4.10.2018, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto Genova (DL 109/18), le istruzioni in merito alla reintroduzione della Cigs per cessazione totale o parziale dell’attività (art. 44 DL cit.).

Si evidenzia, innanzi tutto, come tale misura sia contenuta in un decreto legge che dovrà essere convertito entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per cui la misura non è definitivamente acquisita, in attesa della predetta conversione.

Il decreto prevede la possibilità, dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, per le imprese che hanno cessato in tutto o in parte la propria attività (senza aver ancora completato le procedure di licenziamento) e per quelle che siano in procinto di cessarla, di poter accedere alla Cigs per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi e in deroga alle regole in materia di durata della prestazione previste dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs 148/2015.

L’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale è subordinata alla sussistenza di una delle tre condizioni previste dallo stesso articolo 44 del Dl 109/18, illustrate nella circolare ministeriale, ossia:

1) devono sussistere delle concrete prospettive di cessione dell’azienda, con il conseguente piano di riassorbimento del personale. Nello specifico accordo sindacale stipulato dinnanzi al ministero del Lavoro, al quale potrà prender parte anche il Mise e/o la Regione, dovrà essere previsto un piano di cessione dell’attività, con trasferimento del personale ex art. 2112 del Codice civile e con un piano per il riassorbimento del personale sospeso.

2) deve essere elaborato un piano di reindustrializzazione, che potrà essere presentato dalla medesima azienda richiedente, dall’eventuale impresa terza cessionaria o dallo stesso ministero dello Sviluppo economico.

3) deve essere previsto il coinvolgimento dei lavoratori in esubero in specifici percorsi di politica attiva del lavoro, presentati dalla Regione in cui abbia sede l’impresa cessata.

L’accesso all’ammortizzatore è subordinato alla stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali dinnanzi al ministero del Lavoro, nel quale deve essere formalizzato il piano di sospensione/riduzione dei lavoratori collegato alla cessazione dell’attività e, contestualmente, quello di riassorbimento degli stessi lavoratori unitamente alle altre misure di gestione delle eccedenze.

Può partecipare e sottoscrivere l’accordo anche il ministero dello Sviluppo economico, il quale, con funzione di garante assicura il costante monitoraggio del buon esito dell’operazione societaria di cessione (e può altresì dichiarare di essere in possesso di proposte di terzi di acquisizione dell’azienda cessata) e l’effettiva realizzabilità del piano di industrializzazione.  Anche la Regione può essere coinvolta in sede di stipula per illustrare le misure di politica attiva destinate ai lavoratori in esubero.

L’accordo deve altresì contenere l’indicazione del relativo onere finanziario, in quanto la sottoscrizione dello stesso è subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie. A seguito della stipula, l’impresa, come sempre, dovrà presentare apposita richiesta al Lavoro attraverso la procedura telematica Cigsonline.