Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 29.12.2017 le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 2.9.1997 n. 314.

Autoveicoli in uso promiscuo
Ricordiamo che per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori “concessi in uso promiscuo” (aziendale e personale), il valore del compenso in natura (per l’uso personale) da assoggettare a Irpef e ad addizionali è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir).
Gli autoveicoli in uso promiscuo sono quelli messi a disposizione dal datore di lavoro al dipendente non soltanto per l’attività lavorativa, ma anche per fini personali. Questo utilizzo personale viene considerato un compenso in natura e quindi deve essere soggetto a imposizione contributiva e fiscale.
L’assoggettamento del fringe benefit a contribuzione e tassazione deve avvenire con frequenza mensile, in quanto i sostituti d’imposta devono operare le ritenute d’acconto sui compensi in natura in ciascun periodo di paga (criterio di cassa) e devono operare i versamenti contributivi con riferimento al mese di competenza di utilizzo del veicolo in uso promiscuo.
Rimborso da parte del dipendente
Il reddito in natura tassato deve essere al netto delle somme (al lordo dell’IVA) eventualmente trattenute al dipendente (o all’amministratore) o da questi comunque corrisposte al datore di lavoro a fronte del datore di lavoro per l’utilizzo personale del veicolo. Se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell’Iva) è pari o superiore al potenziale compenso in natura, il benefit viene azzerato e non viene assoggettato a contribuzione e a ritenute.
Periodo di assoggettamento a contribuzione e tassazione
La tassazione del compenso in natura scatta anche se l’autoveicolo viene assegnato al lavoratore in uso promiscuo per periodi più brevi dell’anno o del periodo di imposta. In questi casi, il calcolo dell’imponibile va fatto esclusivamente per quei giorni di utilizzo promiscuo. In pratica, l’importo annuale del fringe benefit indicato nella tabella Aci, va ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale viene concesso l’uso promiscuo del mezzo al dipendente. Devono essere conteggiati i “giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo” (circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, paragrafo 17.1).
Beni o servizi accessori
Gli altri eventuali beni o servizi accessori che vengono forniti, gratuitamente o meno, dal datore di lavoro al dipendente, come, ad esempio, il box per la custodia del veicolo, devono essere valutati separatamente ai fini della determinazione dell’importo da tassare come reddito in natura (circolare 23 dicembre 1997, n. 326).
Utilizzo solo personale da parte del dipendente o amministratore
Se il veicolo viene concesso esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente o dell’amministratore, ad esempio, “soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali”, per determinare il fringe benefit da tassare è necessario basarsi sul “valore normale del bene” (articolo 9, Tuir; circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.3.2.1), quindi, quantificando il benefit in base ai chilometri percorsi effettivamente e al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato. Se viene versato all’impresa una somma per l’uso dell’auto, questo importo (comprensivo dell’IVA) deduce il compenso in natura e se queste somme sono pari o superiori a quest’ultimo, non scatta la tassazione, in quanto non vi è alcun fringe benefit.

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