La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con riferimento all’ordinanza n. 25905/2017 della Corte di Cassazione, ha rilasciato un parere relativo alla possibilità, da parte delle circolari (nel caso di speciei dell’Agenzia delle Entrate ma il principio è valido anche per altri Enti, quali INPS, INAIL o INPGI) di contenere norme imperative (con valore cogente per il cittadino), che impongano condotte attive od omissive non previste da norme di legge o di rango normativo o che sanciscano, ad esempio, decadenze da diritti.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come le circolari in materia tributaria non siano fonte del diritto e non possano imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge. Le circolari non assumono neppure rango di norme regolamentari (al pari dei decreti ministeriali) alle quali le norme di legge possono rinviare per la disciplina specifica di singoli aspetti e per l’attuazione di quanto previsto a livello legislativo.
L’efficacia delle circolari, pertanto, è meramente ed esclusivamente interna all’ente che le emette; le circolari non sono idonee ad operare all’esterno dell’ente che le emette, in quanto sono atti meramente interni, contenenti istruzioni, ordini di servizio e direttive non vincolanti per il contribuente.

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