Il comma 278 dell’articolo 1 della legge 145/2018 proroga per il 2019 il congedo obbligatorio del padre, elevandone la durata da quattro a cinque giorni. Il congedo, introdotto per la prima volta dall’articolo 4, comma 24, della legge 92/2012 come misura sperimentale, è stato oggetto di numerose proroghe e continua anche nel 2019 a essere gestito come tale.

Viene elevato il numero dei giorni in cui il padre è obbligato ad assentarsi in ragione della nascita del figlio (o dell’adozione/affidamento di un figlio minore), che dal 2019 è pari a 5 (originariamente erano due giorni, poi elevati a quattro nel 2018). I 5 giorni, come in passato, dovranno essere fruiti entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso del figlio adottivo in famiglia. Viene altresì confermata per il 2019 la misura del congedo facoltativo per il padre, pari a un giorno, da fruire in sostituzione della lavoratrice madre, che dovrà espressamente rinunciare ad un giorno del proprio congedo di maternità.

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