Il Ministero del Lavoro, con interpello 1/2018, detta le condizioni in forza delle quali una azienda del settore alimentare artigiano possa stipulare un contratto a chiamata in deroga ai limiti di età e in assenza di disciplina contrattuale (praticamente inesistente in materia).

In particolare, il Ministero analizza se l’attività svolta da imprese del settore ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, rientri tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella
allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 che consente la stipula dei contratti di lavoro a chiamata in assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’articolo 13 del citato d.lgs. n. 81 del
2015.

In particolare, al punto n. 5 vengono individuate le prestazioni svolte da: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955”.

Dalla formulazione della norma si ricava che sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano le due condizioni indicate al citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate. Il Ministero ritiene che il tenore letterale della norma in esame non consenta di estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.

Nell’interpello si ricorda che il settore dei pubblici esercizi, insieme ai settori del turismo e dello spettacolo, gode della specifica deroga al limite delle 400 giornate prevista all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 e precisa che già nell’interpello n. 26 del 7 novembre 2014 il Ministero aveva già chiarito che tale deroga fosse rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi, sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO dei settori in questione, svolgessero comunque attività proprie del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, applicando i relativi contratti collettivi.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Ministero afferma che le imprese alimentari artigiane possano stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 solo se operanti nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, tenuto anche conto dei criteri di individuazione già richiamati nel citato interpello n. 26 del 2014 (codice ATECO e/o applicazione del relativo CCNL).