Ai fini dell’ottenimento della Napsi, l’Inps non può limitare le fattispecie che configurano le dimissioni per giusta causa, le quali costituiscono una categoria flessibile di recesso da parte del lavoratore. La sentenza 2195/2024 del Tribunale di Milano ha sancito il diritto all’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni per giusta causa in costanza di sotto inquadramento, anche a fronte di accordo stragiudiziale intervenuto successivamente. Secondo Inps, danno diritto all’indennità solo le dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per aver subito molestie sessuali o per modifiche peggiorative delle mansioni.
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