Con la sentenza 840/2019 la Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte di Appello di Roma 2529/2013 nella quale l’adita corte rigettava la domanda pervenutale dal lavoratore volta a far valere la nullità di una serie di contratti a termine succedutisi nel periodo 2000-2008 con una importante azienda del settore radiotelevisivo.

Tra i motivi del ricorso vi era la circostanza che l’oggetto della prestazione lavorativa fosse identico per tutti i contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, per cui in sostanza lo stesso motivo posto a base del contratto a termine fosse stato reiterato per quasi un decennio.

Il giudice adito, nel rigettare la domanda pervenutagli, riconosceva che il datore di lavoro avesse agito nel rispetto della normativa allora vigente, ovvero conformemente al D.Lgs. 368/2001, il quale all’articolo 1 comma 1 disponeva che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato fosse consentita soltanto in presenza delle causali previste per legge, ovvero per “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Tale disposizione – poi riproposta dal D.Lgs. 81/2015 e, dopo la modifica apportata dal D.L. 87/2018, nuovamente riproposta sia pure in via transitoria fino al 30 aprile 2024 dal D.L. 48/2023, convertito in legge 85/2023 – conferiva (e conferisce ancora nella rinnovata formulazione) al contratto a termine una valenza strumentale circoscritta, e perciò prevedibile e programmabile, limitando la sua applicazione ai casi di comprovata necessità e facendone una risorsa per le aziende, senza che da ciò ne derivi però il rischio di un utilizzo abusivo.

Nel caso di specie, la Corte distrettuale – dopo una attenta disamina dei contratti a termine posti in essere tra le parti e dopo l’escussione dei testi – ha rinvenuto nei medesimi i caratteri della strumentalità e della temporaneità richiesti dalla norma in allora vigente e oggi riprodotta quasi testualmente (in quanto nei diversi contratti a termine “l’onere di specificazione delle ragioni di ricorso ai contratti a tempo determinato è stato assolto mediante indicazione puntuale della particolare attività richiesta al lavoratore, attività conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito del determinato contesto aziendale rappresentato dalla produzione televisiva anche con lo strumento di Internet”); l’analisi operata dalla Corte distrettuale non è stata censurata dal giudice di legittimità, che ne ha riconosciuto la fondatezza ed ha confermato il giudizio di merito.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito come la legge «nel consentire l’apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cfr. Cass. n. 20201 del 2017, Cass. n. 20113 del 2017, Cass. n. 208 del 2015, Cass. n. 10033 del 2010, Cass. n. 2279 del 10)».

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