{"id":637,"date":"2019-05-17T11:51:56","date_gmt":"2019-05-17T09:51:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=637"},"modified":"2019-06-05T12:40:27","modified_gmt":"2019-06-05T10:40:27","slug":"una-nuov-tipologia-di-collaborazione-le-co-co-org-ex-art-2-d-lgs-81-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=637","title":{"rendered":"Una nuova tipologia di collaborazione ? le co.co.org. ex art. 2 D.Lgs. 81\/2015"},"content":{"rendered":"\n<p>Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 6 maggio 2019 (in sostanziale continuit\u00e0 con la sentenza del Tribunale di Torino sul caso Foodora), tratteggia una ulteriore forma di collaborazione che si affianca a quella &#8220;storica&#8221; disegnata dall&#8217;art. 409 c.p.c. (la collaborazione coordinata e continuativa, ossia la classica co.co.co.) e che riguarda attivit\u00e0 etero organizzate, cos\u00ec dome definite dal D.Lgs. 81\/2015 e sinteticamente definite come co.co.org. <\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda la co.co.co. &#8220;classica&#8221; valgono le regole interpretative formatesi ormai da lungo tempo; la qualificazione giuridica del rapporto e l&#8217;esclusione della conversione in un rapporto di lavoro subordinato sono legate alle modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione e, segnatamente, dell&#8217;autonomia del collaboratore nell&#8217;esecuzione della prestazione.  <\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda la &#8220;nuova&#8221; co.co.org. (cos\u00ec come delineata dal Tribunale di Roma) l&#8217;elemento distintivo \u00e8 dato dalla presenza della etero-organizzazione della prestazione -introdotta dall\u2019articolo 2, comma 1 del decreto  legislativo 81\/2015 &#8211; che si concretizza nel potere del  committente di determinare le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione  del collaboratore, attraverso la possibilit\u00e0 di stabilire i tempi e i  luoghi di lavoro. Se la collaborazione presenta questa caratteristica,  resta autonoma (si veda la sentenza del Tribunale di Torino nel caso Foodora), ma ogni aspetto del rapporto (sicurezza sul lavoro,  retribuzione, inquadramenti, orario, ferie e previdenza) viene regolato  secondo le norme del lavoro subordinato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019applicazione delle  regole del lavoro subordinato, tuttavia, pu\u00f2 essere evitata quando  sussista \u2013 in base all\u2019articolo 2, comma 2 del Dlgs 81\/2015 &#8211; un accordo  collettivo, a condizione che:<br>&#8211; l\u2019accordo sia siglato da  soggetti comparativamente pi\u00f9 rappresentativi (dei collaboratori) sul  piano nazionale<br>&#8211; sia finalizzato a  fronteggiare \u00ab<em>particolari esigenze produttive ed organizzative<\/em>\u00bb delle  parti. <br>&#8211; la disciplina collettiva non si limiti a definire  il compenso minimo ma, secondo quanto richiesto dalla legge, individui oltre a quelle economiche anche tutele di tipo normativo. <\/p>\n\n\n\n<p>La creazione di un terzo genere, la co.co.org., dotato di una propria autonoma configurazione giuridica non \u00e8 affatto un dato acquisito nell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, che potrebbe consolidarsi nella direzione di procedere ad una riqualificazione integrale del rapporto di co.co.co. in un ordinario rapporto di lavoro subordinato quando sia accertati la presenza della etero-organizzazione e non siano presenti le condizioni esimenti previste dal citato art. 2, comma 2 (ad es. esercizio di professioni &#8220;protette&#8221; di natura ordinistica, attivit\u00e0 degli amministratori e dei sindaci, presenza di accordi collettivi, ecc.).<\/p>\n\n\n\n<p>Se prevalesse l&#8217;orientamento espresso nella sentenza del Tribunale di Roma, si darebbe particolare enfasi alla stipula di accordi collettivi (senza necessit\u00e0 di interventi legislativi diretti) destinati a fornire una serie di tutele non solo economiche ma anche normative, per figure <em>borderline<\/em> (si pensi ai rider o ciclofattorini), senza passare attraverso la riqualificazione del rapporto di lavoro e senza dover passare attraverso una (difficile) applicazione di istituti previsti originariamente per il lavoro dipendente e non sempre agevolmente applicabili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 6 maggio 2019 (in sostanziale continuit\u00e0 con la sentenza del Tribunale di Torino sul caso Foodora), tratteggia una ulteriore forma di collaborazione che si affianca a quella &#8220;storica&#8221; disegnata dall&#8217;art. 409 c.p.c. 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