{"id":561,"date":"2019-01-14T11:35:19","date_gmt":"2019-01-14T10:35:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=561"},"modified":"2019-01-14T11:36:25","modified_gmt":"2019-01-14T10:36:25","slug":"maternita-obbligatoria-tutta-dopo-il-parto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=561","title":{"rendered":"Maternita&#8217; obbligatoria fruita per intero dopo il parto"},"content":{"rendered":"\n<p>La legge di bilancio ha introdotto la possibilit\u00e0 per la lavoratrice \ndipendente di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di \nastensione obbligatoria di maternit\u00e0 a decorrere dal giorno successivo \nal parto.<br>    <\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell&#8217;art.  20 del D.Lgs. 151\/2001 era gi\u00e0 possibile fruire della &#8220;flessibilit\u00e0&#8221; del congedo obbligatorio, differendo per una durata massima di un mese, l&#8217;inizio della maternit\u00e0 obbligatoria (che passava, quindi, da due mesi precedenti la data presunta del parto ad un massimo di un mese prima). Ci\u00f2 a condizione che la flessibilit\u00e0 non andasse a pregiudicare la salute della madre e del nascituro. Il periodo di flessibilit\u00e0 fruita si aggiungeva ai tre mesi successivi il parto (che poteva andare da tre fino a un massimo di quattro mesi).<br>    <\/p>\n\n\n\n<p>La previsione  contenuta nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 485), consente di ampliare la flessibilit\u00e0 eliminando l&#8217;ultimo mese di congedo pre parto e spostando tutto il periodo di congedo alla data successiva al parto; in questo caso, la durata del congedo di maternit\u00e0 sar\u00e0 sempre e comunque di 5 mesi esatti, in quanto non si dovr\u00e0 pi\u00f9 considerare lo iato tra la data presunta del parto e quella effettiva (che pu\u00f2 essere tanto precedente che successiva).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, nell&#8217;ipotesi &#8220;standard&#8221; (due mesi prima della data presunta e tre mesi dopo la data effettiva) e in quella del congedo flessibile ex art. 20 D.Lgs. 151 cit., vige l&#8217;obbligo di fruire anche dei giorni intercorrenti tra la data presunta del parto e quella effettiva, se anteriore, cumulando tali giorni al termine del congedo. Parimenti, in caso di data effettiva successiva alla data presunta, il periodo di cinque mesi si allunga di un pari numero di giorni ed anche in questo caso vige il divieto di prestare attivit\u00e0 lavorativa nelle giornate di differimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ovviamene, come gi\u00e0 era previsto per  l&#8217;astensione flessibile, la nuova modalit\u00e0 \u00e8 subordinata alla condizione  che il medico del servizio sanitario nazionale o con esso  convenzionato, o il medico aziendale, espressamente certifichi che la  permanenza al lavoro non rischi di nuocere alla salute della  lavoratrice o del bambino. La nuova modalit\u00e0 di fruizione di fatto  sposta sul medico tutte le responsabilit\u00e0 connesse alla prosecuzione  dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa da parte della donna, fino &#8211; paradossalmente &#8211;  al giorno del parto.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di bilancio ha introdotto la possibilit\u00e0 per la lavoratrice dipendente di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternit\u00e0 a decorrere dal giorno successivo al parto. Ai sensi dell&#8217;art. 20 del D.Lgs. 151\/2001 era gi\u00e0 possibile fruire della &#8220;flessibilit\u00e0&#8221; del congedo obbligatorio, differendo per una durata massima di un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/561"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}