{"id":548,"date":"2018-12-06T09:45:33","date_gmt":"2018-12-06T08:45:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=548"},"modified":"2018-12-06T09:45:33","modified_gmt":"2018-12-06T08:45:33","slug":"tempestivita-del-licenziamento-per-superamento-del-comporto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=548","title":{"rendered":"Tempestivit\u00e0 del licenziamento per superamento del comporto."},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione con ordinanza 29402\/2018 ha ribadito un principio, gi\u00e0 affermato in molte altre pronunce precedenti, in forza del quale il <strong>licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto va intimato senza ritardo<\/strong>. Nel caso di specie, il licenziamento era stato intimato non nell&#8217;immediatezza del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro (comporto) previsto dal CCNL ma a distanza di quattro mesi dal suo verificarsi.<\/p>\n<p>Mentre il Tribunale aveva stabilito la legittimit\u00e0 del recesso, la Corte d&#8217;Appello lo annullava sulla base del fatto che il ritardo nella sua intimazione aveva determinato in capo alla lavoratrice il legittimo affidamento circa la possibilit\u00e0 di continuazione del rapporto, seppure a distanza di tempo dall&#8217;inizio della sua sospensione per malattia.<\/p>\n<p>Investita della questione, la Corte di Cassazione ha condiviso l&#8217;interpretazione data in sede di appello, confermando che il licenziamento per superamento del periodo di comporto va adottato nella<strong> immediatezza dell&#8217;evento<\/strong>, in quanto un&#8217;attesa, sotto il profilo dei fatti concludenti, potrebbe ingenerare un legittimo affidamento circa l&#8217;intervenuta \u00abstabilizzazione del rapporto\u00bb anche oltre la fine del comporto, ci\u00f2 escludendo la legittimit\u00e0 dell&#8217;eventuale licenziamento. Il ritardo potrebbe, altres\u00ec, dimostrare la volont\u00e0 negoziale del datore di lavoro, manifestata per fatti concludenti, di rinunciare &#8211; definitivamente &#8211; al suo potere di licenziare per questa specifica motivazione.<\/p>\n<p>La Cassazione precisa che il criterio di\u00a0<strong>tempestivit\u00e0<\/strong> deve essere commisurato \u00ab<em>non solo ad un dato strettamente cronologico, ma con riferimento all&#8217;intero contesto di circostanze utili a valutare il contegno azienda rispetto alla volont\u00e0 o meno della risoluzione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>La pronuncia in esame si allinea ad un orientamento giurisprudenziale di legittimit\u00e0 consolidato che ha pi\u00f9 e pi\u00f9 volte ribadito l&#8217;illegittimit\u00e0 del licenziamento irrogato a distanza di tempo dalla maturazione del periodo di comporto, constatato che il decorrere di un lasso temporale considerevole altro non fa se non concretizzare la volont\u00e0 abdicativa del datore di lavoro (Cassazione civile, sezione lavoro, 25535\/2018).<\/p>\n<p>Va tuttavia segnalato che non mancano pronunce che, seppure non in piena contraddizione con il principio sopra espresso, hanno ravvisato gli estremi per una parziale inversione dell&#8217;onere della prova vigente in caso di licenziamento, rilevando che in tali ipotesi debba essere il lavoratore \u00aba provare che l&#8217;intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, s\u00ec da far ritenere la sussistenza di una volont\u00e0 tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facolt\u00e0 di recedere dal rapporto\u00bb\u2009(Cassazione civile, sezione lavoro, 19400\/2014).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione con ordinanza 29402\/2018 ha ribadito un principio, gi\u00e0 affermato in molte altre pronunce precedenti, in forza del quale il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto va intimato senza ritardo. Nel caso di specie, il licenziamento era stato intimato non nell&#8217;immediatezza del superamento del periodo di conservazione del posto di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[41,93],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/548"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=548"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/548\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}