{"id":542,"date":"2018-12-06T09:14:49","date_gmt":"2018-12-06T08:14:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=542"},"modified":"2018-12-06T09:36:45","modified_gmt":"2018-12-06T08:36:45","slug":"ispezioni-in-azienda-alcune-precisazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=542","title":{"rendered":"Ispezioni in azienda: alcune precisazioni"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleTexts\">\n<div class=\"articleText\">Secondo i dati ufficiali, nel 2017 il personale che fa capo all\u2019Ispettorato nazionale del lavoro ha controllato poco pi\u00f9 di 160mila aziende, cio\u00e8 circa 438 controlli al giorno, sabati, domeniche e festivi inclusi.<\/div>\n<div class=\"articleText\">I controlli di solito vengono programmati con calendari di lavoro che possono essere settimanali o mensili con l\u2019indicazione della ditta da sottoporre al controllo, ovvero delle aziende di un determinato settore operanti in un territorio predeterminato. La programmazione tiene conto delle indicazioni o richieste effettuate all\u2019ufficio ispettivo da parte di lavoratori e delle loro organizzazioni, da altri enti o uffici, ovvero a seguito del coordinamento nazionale o regionale o, ancora, a seguito di indicatori che pervengono all\u2019ufficio stesso.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Gli indicatori possono essere il risultato di \u201cricerche\u201d per settori sensibili, individuati localmente anche a seguito di incrocio di dati e, in alcuni casi, provenienti da altri organi di vigilanza. Il risultato di questa fase di preparazione \u00e8 che nel 65% delle verifiche sono state riscontrate irregolarit\u00e0. Ci\u00f2 non significa che oltre la met\u00e0 delle imprese non rispetta le regole, ma che i controlli sono mirati e cio\u00e8 vengono effettuati dove \u00e8 pi\u00f9 probabile riscontrare anomalie.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Le verifiche possono riguardare diversi aspetti posti a tutela del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione, allo svolgimento, fino alla sua risoluzione. Vi rientrano tra questi, per esempio, la limitazione dell\u2019orario di lavoro, i regimi dei riposi, la tutela economica, la tutela delle lavoratrici madri, quella dei minori, la tutela previdenziale (obblighi contributivi, indennit\u00e0 assicurative e previdenziali) nonch\u00e9 la tutela fisica, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Gli <strong>ispettori del lavoro<\/strong> con il <strong>potere di accesso<\/strong> conferito loro dall\u2019articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 520\/1955, hanno la <strong>facolt\u00e0 di visitare in ogni parte, a qualunque ora, anche di notte, i laboratori e i cantieri di lavoro nonch\u00e9 dormitori e refettori annessi agli stabilimenti<\/strong>. Hanno inoltre facolt\u00e0 di visitare eventuali altri locali quando abbiano fondato sospetto che tali locali o luoghi di lavoro, che non siano direttamente o indirettamente connessi con l\u2019esercizio dell\u2019azienda, servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. <strong>Durante l\u2019attivit\u00e0 ispettiva<\/strong> e nell\u2019ambito delle leggi sulle quali \u00e8 chiamato a vigilare, <strong>l\u2019ispettore \u00e8 ufficiale di polizia giudiziaria<\/strong>.<\/div>\n<div class=\"articleText\">Quando si presenta in azienda ha l\u2019<strong>obbligo di qualificarsi<\/strong> esibendo il tesserino di riconoscimento e da quel momento il titolare dell\u2019attivit\u00e0 o la persona che ne fa le veci, anche se non formalmente, deve porre a disposizione dell\u2019ispettore tutti i documenti che per legge devono essere tenuti sul posto di lavoro. L\u2019assenza del titolare non esime l\u2019azienda da tale obbligo.<br \/>\nL\u2019ispettore, in relazione alla tipologia dell\u2019intervento e alla necessit\u00e0 di controllare la corretta osservanza delle disposizioni di tutela del lavoro, ha altres\u00ec la facolt\u00e0 di assumere informazioni direttamente dai lavoratori che ritiene siano anche indirettamente a conoscenza di fatti o situazioni utili.<br \/>\n<strong>Il datore di lavoro deve soddisfare ogni richiesta, anche documentale<\/strong> con l\u2019avvertenza che, laddove tale richiesta rimanga inevasa, l\u2019ispettore pu\u00f2 procedere alla reiterazione della stessa e <strong>a fronte di ulteriore rifiuto<\/strong> segue l\u2019<strong>applicazione delle sanzioni<\/strong> previste dall\u2019articolo 4, comma 7, della legge 628\/1961 (<strong>arresto<\/strong> fino a 2 mesi o l\u2019<strong>ammenda<\/strong> fino a 516 euro). Se la violazione \u00e8 limitata alla materia assicurativa o previdenziale viene applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 12.910,00 euro ancorch\u00e9 il fatto costituisca reato (articolo 3, comma 3, del Dl 463\/1983).<\/div>\n<div class=\"articleText\">A fronte di ogni sopralluogo deve essere predisposto un <strong>verbale di accesso<\/strong>, la cui compilazione e consegna \u00e8 condizione di regolarit\u00e0 delle successive fasi ispettive. <strong>Il documento deve essere consegnato obbligatoriamente al datore di lavoro<\/strong> <strong>o<\/strong>, in sua assenza, <strong>ad altro soggetto presente fisicamente all\u2019ispezione<\/strong>. In caso di rifiuto a ritiralo, dopo averne data lettura, il verbale pu\u00f2 essere inoltrato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo i dati ufficiali, nel 2017 il personale che fa capo all\u2019Ispettorato nazionale del lavoro ha controllato poco pi\u00f9 di 160mila aziende, cio\u00e8 circa 438 controlli al giorno, sabati, domeniche e festivi inclusi. 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