{"id":535,"date":"2018-10-29T00:39:31","date_gmt":"2018-10-28T23:39:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=535"},"modified":"2018-10-29T00:49:57","modified_gmt":"2018-10-28T23:49:57","slug":"riders-e-subordinazione-anche-il-tribunale-di-milano-dice-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=535","title":{"rendered":"Riders e subordinazione: anche il Tribunale di Milano dice no."},"content":{"rendered":"<p>Anche il Tribunale di Milano (sentenza 4 luglio 2018), dopo quello di Torino, si pronuncia per la natura autonoma del lavoro dei <em>riders<\/em> (fattorini) che consegnano cibo (e altro) a domicilio tramite una piattaforma informatica. Nella sentenza del tribunale meneghino, si opera una precisa ricostruzione delle modalit\u00e0 operative con le quali si \u00e8 svolta la prestazione di un <em>rider<\/em> nei confronti di una societ\u00e0 che gestiva la consegna di pasti a domicilio dei clienti,<\/p>\n<p>In particolare, attraverso una <em>app<\/em> installata sul proprio <em>smartphone<\/em>, il fattorino pu\u00f2 indicare in un calendario predisposto dall\u2019azienda i giorni e le ore in cui si rende disponibile a prestare la propria attivit\u00e0 (cd. <em>slot<\/em>). La disponibilit\u00e0 pu\u00f2 essere revocata o modificata entro un certo termine, senza conseguenze. Durante la fascia oraria indicata, il fattorino si reca nell\u2019area di copertura del servizio e accede alla <em>app<\/em>, tramite la quale riceve le proposte di consegna, che pu\u00f2 accettare o meno, senza obbligo di un numero minimo di accettazioni.<\/p>\n<p>Il rifiuto o la mancata accettazione di ordini di consegna, il mancato collegamento alla piattaforma nello <em>slot<\/em> prescelto o eventuali giudizi negativi espressi dai clienti sulla <em>app<\/em>, determinano semplicemente una restrizione per il fattorino del ventaglio delle future possibilit\u00e0 di scelta della fascia oraria.<\/p>\n<p>Dopo avere operato tale ricostruzione, il Tribunale afferma che l&#8217;autonomia della prestazione risieda proprio nella &#8220;libert\u00e0&#8221; di decidere &#8220;se e quando&#8221; lavorare; tale libert\u00e0 \u00e8 incompatibile con la nozione della subordinazione, nella forma con cui \u00e8 declinata nel codice civile.<\/p>\n<p>La circostanza che, una volta accettata la &#8220;comanda&#8221; da parte del <em>rider<\/em>, le modalit\u00e0 della prestazione siano standardizzate in base a regole prefissate e stringenti (consistenti di fatto nell\u2019immediata esecuzione dell\u2019ordine nel minor tempo possibile), non cambia la conclusione. Infatti, osserva il giudice, anche nel lavoro autonomo il committente impartisce istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell\u2019incarico affidato e fissa <em>standard<\/em> quali\/quantitativi del lavoro da svolgere, verificandone il rispetto.<\/p>\n<p>N\u00e9 il sistema di punteggi (misura del gradimento e dell\u2019affidabilit\u00e0 del fattorino) \u00e8 assimilabile all\u2019esercizio del potere disciplinare, non dando luogo a sanzioni afflittive o limitative dei diritti del <em>rider<\/em>, ma ad una rimodulazione delle modalit\u00e0 organizzative che non mette in discussione la possibilit\u00e0 di scegliere giorni e orari di lavoro, riducendo al pi\u00f9 la gamma di opzioni disponibili.<\/p>\n<p>Esclusa la configurabilit\u00e0 dell\u2019etero-direzione, il giudice rileva che non si ravvisa neppure la sussistenza di un numero significativo di indici sussidiari della subordinazione (continuit\u00e0, orario, inserimento, assenza di rischio). Infine, il Tribunale esclude che la richiesta del committente, in fase di esecuzione, di svolgere il lavoro entro un determinato termine possa configurare etero-organizzazione dei tempi di lavoro, tale da determinare l\u2019applicazione alla collaborazione della disciplina del lavoro subordinato ex articolo 2 del Dlgs 81\/2015, considerato che a monte resta l\u2019autonomia del collaboratore nella scelta del periodo in cui lavorare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche il Tribunale di Milano (sentenza 4 luglio 2018), dopo quello di Torino, si pronuncia per la natura autonoma del lavoro dei riders (fattorini) che consegnano cibo (e altro) a domicilio tramite una piattaforma informatica. Nella sentenza del tribunale meneghino, si opera una precisa ricostruzione delle modalit\u00e0 operative con le quali si \u00e8 svolta la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[89,54],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/535"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=535"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/535\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}