{"id":522,"date":"2018-10-11T12:20:05","date_gmt":"2018-10-11T10:20:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=522"},"modified":"2018-10-11T12:20:05","modified_gmt":"2018-10-11T10:20:05","slug":"cigs-per-le-imprese-che-cessano-lattivita-nel-decreto-legge-109-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=522","title":{"rendered":"CIGS per le imprese che cessano l&#8217;attivit\u00e0 nel decreto legge 109\/2018"},"content":{"rendered":"<p>Il ministero del Lavoro ha fornito con la circolare n. 15\/18 del 4.10.2018, a pochi giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto Genova (DL 109\/18), le istruzioni in merito alla reintroduzione della Cigs per cessazione totale o parziale dell\u2019attivit\u00e0 (art. 44 DL cit.).<\/p>\n<p>Si evidenzia, innanzi tutto, come tale misura sia contenuta in un decreto legge che dovr\u00e0 essere convertito entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per cui la misura non \u00e8 definitivamente acquisita, in attesa della predetta conversione.<\/p>\n<p>Il decreto prevede la possibilit\u00e0, dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, per le imprese che hanno cessato in tutto o in parte la propria attivit\u00e0 (senza aver ancora completato le procedure di licenziamento) e per quelle che siano in procinto di cessarla, di poter accedere alla Cigs per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi e in deroga alle regole in materia di durata della prestazione previste dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs 148\/2015.<\/p>\n<p>L\u2019autorizzazione al trattamento di integrazione salariale \u00e8 subordinata alla sussistenza di una delle tre condizioni previste dallo stesso articolo 44 del Dl 109\/18, illustrate nella circolare ministeriale, ossia:<\/p>\n<p>1) devono sussistere delle <strong>concrete prospettive di cessione dell\u2019azienda<\/strong>, <strong>con il conseguente piano di riassorbimento del personale<\/strong>. Nello specifico accordo sindacale stipulato dinnanzi al ministero del Lavoro, al quale potr\u00e0 prender parte anche il Mise e\/o la Regione, dovr\u00e0 essere previsto un piano di cessione dell\u2019attivit\u00e0, con trasferimento del personale ex art. 2112 del Codice civile e con un piano per il riassorbimento del personale sospeso.<\/p>\n<p>2) deve essere elaborato un <strong>piano di reindustrializzazione<\/strong>, che potr\u00e0 essere presentato dalla medesima azienda richiedente, dall\u2019eventuale impresa terza cessionaria o dallo stesso ministero dello Sviluppo economico.<\/p>\n<p>3) deve essere previsto il <strong>coinvolgimento dei lavoratori in esubero in specifici percorsi di politica attiva del lavoro<\/strong>, presentati dalla Regione in cui abbia sede l\u2019impresa cessata.<\/p>\n<p>L\u2019accesso all\u2019ammortizzatore \u00e8 subordinato alla stipula di un <strong>accordo con le organizzazioni sindacali dinnanzi al ministero del Lavoro<\/strong>, nel quale deve essere formalizzato il piano di sospensione\/riduzione dei lavoratori collegato alla cessazione dell\u2019attivit\u00e0 e, contestualmente, quello di riassorbimento degli stessi lavoratori unitamente alle altre misure di gestione delle eccedenze.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 partecipare e sottoscrivere l\u2019accordo anche il ministero dello Sviluppo economico, il quale, con funzione di garante assicura il costante monitoraggio del buon esito dell\u2019operazione societaria di cessione (e pu\u00f2 altres\u00ec dichiarare di essere in possesso di proposte di terzi di acquisizione dell\u2019azienda cessata) e l\u2019effettiva realizzabilit\u00e0 del piano di industrializzazione.\u00a0 Anche la Regione pu\u00f2 essere coinvolta in sede di stipula per illustrare le misure di politica attiva destinate ai lavoratori in esubero.<\/p>\n<p><strong>L\u2019accordo deve altres\u00ec contenere l\u2019indicazione del relativo onere finanziario<\/strong>, in quanto la sottoscrizione dello stesso \u00e8 subordinata alla verifica della disponibilit\u00e0 delle risorse finanziarie. A seguito della stipula, l\u2019impresa, come sempre, dovr\u00e0 presentare apposita richiesta al Lavoro attraverso la procedura telematica Cigsonline.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il ministero del Lavoro ha fornito con la circolare n. 15\/18 del 4.10.2018, a pochi giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto Genova (DL 109\/18), le istruzioni in merito alla reintroduzione della Cigs per cessazione totale o parziale dell\u2019attivit\u00e0 (art. 44 DL cit.). 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