{"id":517,"date":"2018-10-05T08:52:05","date_gmt":"2018-10-05T06:52:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=517"},"modified":"2018-10-05T08:52:05","modified_gmt":"2018-10-05T06:52:05","slug":"offese-in-chat-privata-licenziamento-illegittimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=517","title":{"rendered":"Offese in chat privata: licenziamento illegittimo"},"content":{"rendered":"<div class=\"articleSubtitles\">\n<div class=\"articleText\">La sentenza della Cassazione, sezione lavoro n. 21965\/2018 ha stabilito che <strong>non c\u2019\u00e8 diffamazione se il luogo di dibattito (reale o virtuale<\/strong>, quale pu\u00f2 essere una chat riservata<strong>) \u00e8 chiuso all\u2019esterno<\/strong>. In particolare, non costituisce condotta diffamatoria la formulazione di commenti e giudizi &#8211; di contenuto fortemente negativo e offensivo, formulati nei confronti di una azienda e del suo amministratore &#8211; attraverso l\u2019utilizzo di una chat riservata ai componenti di una organizzazione sindacale (nel caso di specie: su Facebook).<\/div>\n<div class=\"articleText\">La Cassazione ha affermato che, nell\u2019ambito del gruppo on line costituito sul social network dagli aderenti ad una sigla sindacale, l\u2019utilizzo di affermazioni quali \u00abfaccia di m\u2026\u00bb e \u00abcogli\u2026\u00bb riferiti all\u2019amministratore della societ\u00e0 e il riferimento esplicito a metodi \u00abschiavisti\u00bb adottati in azienda non costituisce condotta illecita ascrivibile al lavoratore autore di tali affermazioni.<\/div>\n<div class=\"articleText\">CI\u00f2 che consente di <strong>escludere la condotta diffamatoria<\/strong>, contestata dalla societ\u00e0 e posta a base del licenziamento per giusta causa, \u00e8 il fatto\u00a0 che <strong>la chat<\/strong> su Facebook era composta unicamente da iscritti a una specifica sigla sindacale e, quindi, <strong>doveva considerarsi alla stregua di un luogo digitale di dibattito e scambio di opinioni chiuso all\u2019esterno e utilizzabile solo dai membri ammessi<\/strong>.<br \/>\nLa Cassazione valorizza questo dato e afferma che le conversazioni intervenute in un ambito sindacale circoscritto ad un gruppo limitato di persone costituiscono <strong>esercizio del diritto costituzionalmente protetto alla libert\u00e0 e segretezza di corrispondenza<\/strong>. Il diritto alla segretezza della corrispondenza, precisa la Cassazione, ricomprende ogni forma di comunicazione, incluso lo scambio di opinioni e discussioni tramite i mezzi informatici resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia.<br \/>\nLa Cassazione osserva che, <strong>alla luce degli standard presenti nel contesto sociale odierno<\/strong>, nel cui ambito vanno collocate e contemperate le esigenze di tutela della libert\u00e0 di espressione della persona rispetto al compimento di condotte offensive o diffamatorie, <strong>l\u2019utilizzo di frasi pesanti costituisce mera \u201ccoloritura\u201d entrata nel linguaggio comune<\/strong>. Una diversa valorizzazione di espressioni di tale tenore confligge, ad avviso della Cassazione, con la libert\u00e0 di critica, inclusa quella di natura sindacale.<\/div>\n<div>Le offese, anche pesanti, quindi sono solo una mera nota di colore in una discussione e non costituiscono offesa e diffamazione, se circoscritte ad un ambito ristretto (quanto non \u00e8 dato sapere) e limitato (con accesso riservato solo a determinate persone).<\/div>\n<div class=\"articleText\">La Cassazione ha quindi statuito l&#8217;illegittimit\u00e0 del licenziamento disciplinare, con <strong>reintegrazione<\/strong> in servizio del lavoratore e condanna al <strong>risarcimento del danno parametrato alla misura massima di 12 mensilit\u00e0<\/strong>.<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza della Cassazione, sezione lavoro n. 21965\/2018 ha stabilito che non c\u2019\u00e8 diffamazione se il luogo di dibattito (reale o virtuale, quale pu\u00f2 essere una chat riservata) \u00e8 chiuso all\u2019esterno. 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