{"id":513,"date":"2018-10-04T09:19:45","date_gmt":"2018-10-04T07:19:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=513"},"modified":"2018-10-04T12:31:37","modified_gmt":"2018-10-04T10:31:37","slug":"tutele-crescenti-illegittimo-il-criterio-del-risarcimento-basato-sulla-sola-anzianita-di-servizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=513","title":{"rendered":"Tutele crescenti: illegittimo il criterio del risarcimento basato sulla sola anzianit\u00e0 di servizio"},"content":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale, con una sentenza del 26 settembre u.s. (le cui motivazioni non sono ancora state pubblicate) ha sancito la <strong>illegittimit\u00e0 del criterio<\/strong> <strong>per determinare<\/strong>, nei contratti a tutele crescenti, <strong>gli indennizzi monetari in caso di licenziamento ingiustificato<\/strong>, basato sulla sola <strong>anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore<\/strong>.<\/p>\n<p>Le tutele crescenti, sulla scia della legge Fornero del 2012, hanno fortemente limitato la sanzione della reintegrazione nel posto di impiego, sostituendola &#8211; nei licenziamenti economici e in parte, in quelli disciplinari &#8211; con ristori monetari certi e crescenti, appunto, in base agli anni trascorsi dall\u2019interessato in azienda (la ratio \u00e8 stata quella di offrire un quadro di chiarezza a imprese e lavoratori, anche alla luce di pronunce giudiziarie che stabilivano indennizzi molto diversi tra loro su criteri spesso del tutto discrezionali).<\/p>\n<p>La&#8217;art. 3, comma 1, del Dlgs 23 nella sua stesura originaria prevedeva un indennizzo economico che partiva da un minimo di quattro mensilit\u00e0 fino ad arrivare a un massimo di 24 mensilit\u00e0, sulla base di un meccanismo di calcolo (a salire) di due mensilit\u00e0 per ogni anno di servizio. Il decreto estivo, in vigore dallo scorso 14 luglio, non ha modificato questo impianto base, limitandosi ad aumentare del 50% gli importi degli indennizzi, portando a 6 mensilit\u00e0 l&#8217;indennizzo minimo e a 36 mensilit\u00e0, il massimo.<\/p>\n<p>Su questo quadro normativo si \u00e8 innestata la decisione della Consulta, chiamata in causa dal tribunale di Roma. <strong>I giudici di legittimit\u00e0 hanno confermato la scelta del Legislatore del 2015<\/strong>, quella cio\u00e8 di limitare la tutela reale a casi ben precisi e limitati ed <strong>estendere quale criterio generale la &#8220;monetizzazione&#8221;<\/strong> della garanzia offerta al lavoratore licenziato. Sul punto, nonostante le diverse opinioni espresse in occasione della pronuncia, l&#8217;impianto delle cd. &#8220;tutele crescenti&#8221; resta invariato, cos\u00ec come gli indennizzi economici, che anche l&#8217;attuale governo ha mantenuto seppure aumentati.<\/p>\n<p>Ad essere <strong>oggetto di censura<\/strong>, perch\u00e9 in contrasto con la Costituzione, \u00e8 stato invece il <strong>criterio<\/strong>, ritenuto \u00abrigido\u00bb, <strong>di determinazione degli indennizzi stessi<\/strong>. Per i giudici di legittimit\u00e0, cio\u00e8, la previsione di un\u2019indennit\u00e0 crescente in funzione \u00abdella sola anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore\u00bb \u00e8 \u00abcontraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza, e contrasta, anche, con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Carta fondamentale\u00bb.<\/p>\n<p>Si apre, quindi, la strada al ritorno di una<strong> ampia discrezionalit\u00e0 dei giudici<\/strong> nell&#8217;individuazione dell&#8217;indennizzo monetario da corrispondere a un lavoratore illegittimamente licenziato (fatti salvi i &#8211; pochi &#8211; casi di reintegrazione), potendo variare, anche per un neoassunto, da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilit\u00e0, sulla base di criteri non enunciati nella norma; l&#8217;unico criterio contenuto nella norma, quello della anzianit\u00e0 di servizio, sopravvive ma non sar\u00e0 il solo a dover essere considerato e potr\u00e0 servire solo a determinare la base di partenza dell&#8217;indennizzo che potrebbe poi essere variato &#8211; non si comprende se solo in aumento o anche in diminuzione &#8211; da altri criteri che, inevitabilmente, verranno individuati dalla giurisprudenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale, con una sentenza del 26 settembre u.s. (le cui motivazioni non sono ancora state pubblicate) ha sancito la illegittimit\u00e0 del criterio per determinare, nei contratti a tutele crescenti, gli indennizzi monetari in caso di licenziamento ingiustificato, basato sulla sola anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore. Le tutele crescenti, sulla scia della legge Fornero [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[74,16],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/513"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=513"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/513\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}