{"id":479,"date":"2018-02-01T11:21:27","date_gmt":"2018-02-01T10:21:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=479"},"modified":"2018-04-05T08:30:37","modified_gmt":"2018-04-05T06:30:37","slug":"demansionamento-assenza-ingiustificata-e-licenziamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=479","title":{"rendered":"demansionamento, assenza ingiustificata e licenziamento"},"content":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 accadere che un lavoratore demansionato si rifiuti di prestare la propria opera nelle nuove mansioni inferiori e si assenti dal lavoro eccependo l&#8217;inadempimento del datore di lavoro. Alla base di questa condotta vi \u00e8 la convinzione che all&#8217;inadempimento del datore di lavoro si possa rispondere con una assenza non giustificata da altre ragioni (ad es. malattia o ferie) se non dall&#8217;inadempimento datoriale medesimo (formulando, cio\u00e8, una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.).<\/p>\n<p>In un caso pratico approdato in Cassazione, il datore di lavoro dopo la rituale contestazione dell&#8217;assenza ingiustificata, ha proceduto al licenziamento del lavoratore, essendosi realizzata la fattispecie prevista dal CCNL in relazione alla giusta causa di recesso.<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con la sentenza 836\/2018 analizza la fattispecie dal punto di vista della <strong>proporzionalit\u00e0 della reazione del lavoratore all\u2019inadempimento datoriale e della sua rispondenza al principio di buona fede<\/strong>. In tale prospettiva la Corte osserva come il dipendente demansionato non possa sospendere ogni attivit\u00e0 lavorativa ove il datore di lavoro assolva a tutti gli altri obblighi su di s\u00e9 gravanti (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale eccetera), potendo rendersi totalmente inadempiente e invocare l\u2019articolo 1460 del codice civile soltanto se totalmente inadempiente l\u2019altra parte.<\/p>\n<p>L\u2019assegnazione &#8211; illegittima &#8211; a mansioni inferiori, infatti, pu\u00f2 essere impugnata, anche in via di urgenza, con tutti gli strumenti assicurati dall&#8217;ordinamento, per cui il lavoratore che &#8211; pur in presenza di un datore di lavoro a sua volta non totalmente inadempiente, ad esempio perch\u00e9 continua a pagare regolarmente lo stipendio &#8211; si astenga completamente dal prestare l&#8217;attivit\u00e0 richiestagli dal datore di lavoro non esercita legittimamente una eccezione di inadempimento, in quanto egli \u00e8 tenuto ad osservare le disposizioni per l\u2019esecuzione del lavoro impartite dall&#8217;imprenditore, ex articoli 2086 e 2104 del codice civile, e pu\u00f2 legittimamente invocare l\u2019articolo 1460 del codice, rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell\u2019altra parte\u00bb.<\/p>\n<p>In forza di tale principio, gi\u00e0 pi\u00f9 volte affermato in sede di legittimit\u00e0 (ex plurimis: Cass. sez. lav.\u00a0 2033\/2013;\u00a0 Cass. sez. lav. 12696\/2012;\u00a0 Cass. sez. lav. 29832\/2008;\u00a0Cass. sez. lav. \u00a0 25313\/2007), e valutando contrario a buona fede il comportamento del dipendente, la Corte ha accolto il ricorso della societ\u00e0 (rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio) e ha dichiarato quindi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 accadere che un lavoratore demansionato si rifiuti di prestare la propria opera nelle nuove mansioni inferiori e si assenti dal lavoro eccependo l&#8217;inadempimento del datore di lavoro. 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