{"id":473,"date":"2018-02-01T11:06:16","date_gmt":"2018-02-01T10:06:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=473"},"modified":"2018-02-01T11:08:10","modified_gmt":"2018-02-01T10:08:10","slug":"lavoro-a-chiamata-e-aziende-alimentari-artigiane-condizioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=473","title":{"rendered":"lavoro a chiamata e aziende alimentari artigiane. condizioni"},"content":{"rendered":"<p>Il Ministero del Lavoro, con <a href=\"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/interpello-1_2018.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">interpello 1\/2018<\/a>, detta le condizioni in forza delle quali una azienda del settore alimentare artigiano possa stipulare un contratto a chiamata in deroga ai limiti di et\u00e0 e in assenza di disciplina contrattuale (praticamente inesistente in materia).<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p>In particolare, il Ministero analizza se l&#8217;attivit\u00e0 svolta da imprese del settore ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bens\u00ec in quello delle imprese alimentari artigiane, rientri tra le attivit\u00e0 indicate al punto n. 5 della tabella<br \/>\nallegata al Regio Decreto n. 2657\/1923 che consente la stipula dei contratti di lavoro a chiamata in assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall\u2019articolo 13 del citato d.lgs. n. 81 del<br \/>\n2015.<\/p>\n<p>In particolare, al punto n. 5 vengono individuate le prestazioni svolte da: \u201c<em>camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarit\u00e0 del caso, a giudizio dell&#8217;Ispettorato dell&#8217;industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all&#8217;art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Dalla formulazione della norma si ricava che sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano le due condizioni indicate al citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso \u00e8 necessario che i lavoratori siano impiegati come <strong>camerieri o personale di servizio e di cucina<\/strong> e che l\u2019<strong>attivit\u00e0 sia resa nelle strutture espressamente richiamate<\/strong>. Il Ministero ritiene che il tenore letterale della norma in esame non consenta di estendere la nozione di \u201c<em>esercizi pubblici in genere<\/em>\u201d anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.<\/p>\n<p>Nell&#8217;interpello si ricorda che il settore dei pubblici esercizi, insieme ai settori del turismo e dello spettacolo, gode della specifica deroga al limite delle 400 giornate prevista all\u2019articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 e precisa che gi\u00e0 nell&#8217;interpello n. 26 del 7 novembre 2014 il Ministero aveva gi\u00e0 chiarito che tale deroga fosse rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di commercio con il codice attivit\u00e0 ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi, sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO dei settori in questione, svolgessero comunque attivit\u00e0 proprie del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, applicando i relativi contratti collettivi.<\/p>\n<p>Alla luce delle considerazioni svolte, il Ministero afferma che le imprese alimentari artigiane possano stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657\/1923 solo se operanti nel settore dei \u201c<em>pubblici esercizi in genere<\/em>\u201d, tenuto anche conto dei criteri di individuazione gi\u00e0 richiamati nel citato interpello n. 26 del 2014 (codice ATECO e\/o applicazione del relativo CCNL).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero del Lavoro, con interpello 1\/2018, detta le condizioni in forza delle quali una azienda del settore alimentare artigiano possa stipulare un contratto a chiamata in deroga ai limiti di et\u00e0 e in assenza di disciplina contrattuale (praticamente inesistente in materia).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,68],"tags":[65,69],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/473"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=473"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/473\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=473"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=473"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=473"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}