{"id":433,"date":"2017-12-28T18:21:43","date_gmt":"2017-12-28T17:21:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=433"},"modified":"2017-12-28T18:21:43","modified_gmt":"2017-12-28T17:21:43","slug":"contestazione-tardiva-reintegrazione-o-tutela-risarcitoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=433","title":{"rendered":"Contestazione tardiva: reintegrazione o tutela risarcitoria ?"},"content":{"rendered":"<p>Una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassaizone (30985\/2017) ha fatto chiarezza sulle conseguenze di un licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per la tardivit\u00e0 della contestazione. La questione riguarda i licenziamenti per i quali \u00e8 applicabile l&#8217;art. 18 della legge 300\/1970 .La vicenda \u00e8\u00a0 stata devoluta alle sezioni unite in quanto erano emersi due orientamenti assolutamente discordanti: per un primo orientamento il vizio della tardiva contestazione disciplinare non ha carattere sostanziale per cui si deve applicare soltanto la tutela indennitaria mentre per un secondo orientamento l&#8217;immediatezza della contestazione (sia pure temperata dal tempo occorrente per i necessari accertamenti) \u00e8 parte integrante della motivazione del recesso, di talch\u00e9 la sua mancanza comporta l&#8217;insussistenza del motivo fondante il recesso e l&#8217;applicazione della tutela reintegratoria.<!--more--><\/p>\n<p>Le sezioni unite propendono per il primo orientamento: il licenziamento disciplinare che viene dichiarato illegittimo per tardivit\u00e0 della contestazione deve essere sanzionato con il riconoscimento in favore del dipendente di un\u2019<strong>indennit\u00e0 risarcitoria di importo compreso tra 12 e 24 mensilit\u00e0<\/strong> della retribuzione globale di fatto (tutela indennitaria &#8220;forte&#8221; per distinguerla dalla tutela &#8220;debole&#8221; prevista per i vizi formali e che prevede un risarcimento da 6 a 12 mensilit\u00e0); non spetta, invece, la reintegrazione sul posto di lavoro.<br \/>\nLe sezioni unite ricostruiscono le diverse tutele previste dall&#8217;art. 18, ossia la tutela reintegratoria piena (primi 3 commi, in casi di licenziamento discriminatorio, per causa di matrimonio, della lavoratrice madre durante il periodo di divieto o in altri casi di nullit\u00e0 previsti dall&#8217;ordinamento o per motivo illecito determinante), la tutela reintegratoria attenuata (comma 4, quando non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa, per insussitenza del fatto o perch\u00e9 il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa), tutela risarcitoria forte (comma 5, nelle ipotesi diverse dalle precendenti in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa) e la tutela risarcitoria debole (comma 6, per difetto di motivazione, salvo che ricorrano i presupposti di cui alla tutela forte o per violazioni della procedura prevista dall&#8217;art. 7 della legge 604\/1966).<br \/>\nI giudici affermano nella motivazione che l\u2019articolo 18 non include mai la contestazione tardiva tra i vizi che comportano la reintegrazione sul posto di lavoro, che sia la versione \u201cforte\u201d prevista dal comma 1 (reintegra pi\u00f9 risarcimento illimitato) oppure quella \u201cattenuata\u201d prevista dal comma 4 (reintegra pi\u00f9 risarcimento limitato a un massimo di 12 mensilit\u00e0). La Corte rileva, infatti, che il fatto contestato tardivamente comunque \u00e8 stato commesso e, come tale, non pu\u00f2 considerarsi materialmente inesistente.<br \/>\nDopo avere chiarito la natura della tutela offerta al lavoratore, i giudici si soffermano su quale tutela risarcitoria riconoscere (forte o debole) e propendono per quella forte (da 12 a 24 mensilit\u00e0) in quanto la tardivit\u00e0 della contestazione non si connota solo come un vizio procedurale ma &#8211; essendo idonea a impedire o limitare l&#8217;esercizio del diritto di difesa del lavoratore &#8211; attiene la fondatezza o meno delle motivazioni addotte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassaizone (30985\/2017) ha fatto chiarezza sulle conseguenze di un licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per la tardivit\u00e0 della contestazione. 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