{"id":415,"date":"2017-12-14T09:49:05","date_gmt":"2017-12-14T08:49:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=415"},"modified":"2017-12-14T10:19:31","modified_gmt":"2017-12-14T09:19:31","slug":"risarcimento-del-danno-e-tassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=415","title":{"rendered":"Risarcimento del danno e tassazione"},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Torino, con <a href=\"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Trib_Torino_4410_2017.pdf\">sentenza<\/a> n. 4410 del 19.9.2017, si \u00e8 pronunciato in merito ad una controversia sorta tra un lavoratore autonomo e il proprio sostituto di imposta in merito alla tassazione di una somma erogata a titolo risarcitorio, per effetto dell&#8217;esercizio di una clausola &#8220;di gradimento&#8221;.<!--more--><br \/>\nIl Tribunale affronta inizialmente il problema della ripartizione della giurisdizione tra giudice civile e tributario, risolvendolo a favore del primo, in quanto \u201c<em>soltanto le controversie che abbiano ad oggetto <\/em><br \/>\n<em>direttamente i rapporti tributari (caratterizzati, per definizione, dalla presenza di un soggetto dotato di potest\u00e0 impositiva in senso lato e dall&#8217;esercizio di tale potere attraverso l&#8217;emissione di un atto di imposizione) rientrano nella competenza del giudice speciale, come si evince chiaramente dal sistema delle disposizioni legislative che definiscono i limiti della giurisdizione del giudice tributario, non soltanto in base all&#8217;oggetto (d lgs n. 546 del 1992, art. 2), in forza <\/em><br \/>\n<em>del quale la controversia deve avere appunto natura tributaria), ma anche in base: a) alla tipologia dei soggetti tra i quali insorge la lite, che non possono che essere gli stessi del rapporto tributario (d. lgs n. 546 del 1992, art. 10); b) all\u2019esistenza o inesistenza di un atto che sia <\/em><br \/>\n<em>espressione della potest\u00e0 impositiva (d.lgs n. 546 del 1992, art. 19)<\/em>\u201d. La ragione di tale scelta \u00e8 che \u201c<em>la speciale giurisdizione tributaria \u00e8 nata per consentire al contribuente (o comunque a colui che sia gravato di obblighi tributari, anche soltanto di tipo formale) di rivolgersi ad un giudice per contrastare le &#8220;pretese &#8211; potestative del fisco&#8221; e non per risolvere controversie tra privati, relative al mero <\/em><br \/>\n<em>esercizio di un diritto, anche se si tratti di un diritto fondato su una disposizione di carattere fiscale<\/em>\u201d, con la conseguenza che \u201c<em>la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche quando la controversia non riguardi l&#8217;interpretazione della norma fiscale, ma il suo adempimento &#8230;. Non importa se si tratti di adempimento spontaneo o coatto, quando l&#8217;interpretazione di una norma fiscale sia oggetto di lite tra privati, pu\u00f2 e deve essere interpretata dal giudice ordinario, anche se, in ipotesi, la norma sia stata malamente interpretata ed applicata a monte in forza di un atto impeditivo, da cui derivi la pretesa di colui che agisce in sede civile<\/em>&#8220;.<br \/>\nRisolto il problema della giurisdizione, il Tribunale ribadisce, esaminando una copiosa giurispridenza di legittimit\u00e0, che &#8220;<em>il principio generale <\/em>[\u00e8] <em>quello di tassazione delle sole somme conseguite in sostituzione di redditi<\/em> [lucro cessante]<em> e della non tassazione dei risarcimenti che non costituiscono reddito, ossia quelli erogati a fronte di danni emergenti<\/em>&#8220;.<br \/>\nIn particolare, il lucro cessante ha la stessa natura del reddito perduto che va a sostituire e ci\u00f2 vale anche ai fini dell&#8217;eventuale assoggettamento a ritenuta d&#8217;acconto.<br \/>\nLa norma di riferimento \u00e8 l&#8217;art. 6 del DPR 917\/1986 che recita:<br \/>\n\u201c<em>1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) <\/em><br \/>\n<em>redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo;\u00a0 e) redditi d&#8217;impresa; f) redditi diversi. 2. <strong>I proventi conseguiti in sostituzione di redditi,<\/strong> anche per <\/em><em>effetto di cessione dei relativi crediti, <strong>e le indennit\u00e0 conseguite<\/strong>, anche in forma assicurativa, <strong>a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi<\/strong>, esclusi quelli dipendenti da invalidit\u00e0 permanente o da morte, <strong>costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.<\/strong> Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.<\/em>&#8221;<br \/>\nIl Tribunale fa riferimento a una recente sentenza della Corte di Cassazione (29579\/2011) ove si legge che \u201c<em>le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell&#8217;ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa<\/em>\u201d . Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente &#8220;da <strong>perdita di chance<\/strong>&#8220;, consistente nella privazione della possibilit\u00e0 di sviluppi e progressioni nell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa a seguito dell&#8217;ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera).\u00a0 La Corte cita la sentenza 11322\/2003 nella quale si legge che &#8220;<em>la perdita di chance, consistente nella privazione della possibilit\u00e0 di sviluppi o progressioni nell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, <\/em><em>bens\u00ec nel danno emergente da perdita di una possibilit\u00e0 attuale; ne consegue che la chance \u00e8 anch&#8217;essa un\u2019entit\u00e0 patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilit\u00e0 dell\u2019esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale<\/em>&#8220;.<br \/>\nIl Tribunale argomenta &#8211; riportando quanto statuito dalla sentenza della Cassazione 24988\/2015 &#8211; quindi che &#8220;a<em>l fine di distinguere le ipotesi risarcitorie, la Corte di Cassazione ha pi\u00f9 volte ribadito che<\/em> &#8216;<em>la natura meramente risarcitoria di una attribuzione pecuniaria pu\u00f2 predicarsi solo in rispetto a somme che costituiscono reintegrazione di una utilit\u00e0 patrimoniale gi\u00e0 preesistente&#8217; e che &#8216;<strong>ha natura di lucro cessante soltanto la perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti<\/strong> di talch\u00e9 la sua quantificazione possa avvenire sulla base del criterio liquido del calcolo degli introiti non riscossi, <strong>mentre ogni altro pregiudizio appartiene all&#8217;area del danno emergente<\/strong><\/em>&#8220;.<br \/>\nCon specifico riferimento al danno di immagine, la sentenza della Cassazione 28887\/2008 ha riconosciuto il diritto al rimborso dell&#8217;Irpef ad un lavoratore per una somma erogatagli dal datore di lavoro, a seguito di transazione giudiziale, a titolo di <strong>danno morale e di danno all&#8217;immagine<\/strong> derivanti dalle particolari modalit\u00e0 con le quali era stato svolto e poi interrotto il rapporto di lavoro, &#8220;<em>trattandosi di ristoro di danno emergente relativo alla integrit\u00e0 psicofisica del lavoratore e alla sua reputazione professionale&#8221;<\/em>.<br \/>\nIl Tribunale riporta anche l&#8217;orientamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate (ancorch\u00e9 non costituisca fonte del diritto) che con la risoluzione del 22 aprile 2009, n. 106\/E ha affermato che \u201c<em>non assumono rilevanza reddituale le indennit\u00e0 risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente<\/em>)\u201d e ha affermato che <strong>il danno all\u2019immagine<\/strong> a titolo di perdita di \u201cchance professionali\u201d\u00a0 \u2013 <strong>se adeguatamente allegato e provato<\/strong> \u2013 \u201c<em>\u00e8 un&#8217;entit\u00e0 patrimoniale, <\/em><br \/>\n<em>giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione<\/em>\u201d, la cui perdita configura un \u201c<em>danno attuale e risarcibile<\/em>\u201d e non tassabile.<br \/>\nNel caso di specie, l&#8217;esercizio della clausola di gradimento (trattavasi del subentro del figlio di un agente in un contratto di agenzia di assicurazioni) aveva comportato per l&#8217;impresa di assicurazioni che non aveva acconsentito al subentro, il pagamento di una somma a titolo risarcitorio paril al 60% delle medie delle ultime tre annualit\u00e0; nonostante la commisurazione del risarcimento ad una frazione della media delle annualit\u00e0 provvigionali, il Tribunale ha ritenuto che il risarcimento non sostituisse redditi perduti e non fosse pertanto assoggettabile a ritenuta d&#8217;acconto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4410 del 19.9.2017, si \u00e8 pronunciato in merito ad una controversia sorta tra un lavoratore autonomo e il proprio sostituto di imposta in merito alla tassazione di una somma erogata a titolo risarcitorio, per effetto dell&#8217;esercizio di una clausola &#8220;di gradimento&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[49,48,50],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/415"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=415"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/415\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}