{"id":413,"date":"2017-12-14T08:57:23","date_gmt":"2017-12-14T07:57:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=413"},"modified":"2017-12-14T09:00:37","modified_gmt":"2017-12-14T08:00:37","slug":"arretrati-di-anni-precedenti-e-tassazione-separata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=413","title":{"rendered":"Arretrati di anni precedenti e tassazione separata"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151 del 13.12.2017, fa il punto sulla tassazione separata di competenze retributive arretrate (ad es. premi o altre competenze variabili) erogate in un arco di tempo superiore a quello &#8220;fisiologico&#8221; ordinariamente impiegato dal sostituto per la loro quantificazione.<br \/>\nL\u2019art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) prevede<br \/>\nche l\u2019imposta sugli \u201cemolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente\u201d si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.<br \/>\nPer \u201cemolumenti arretrati\u201d devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze o\u00a0 atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volont\u00e0 delle parti, sono corrisposte con riferimento ad annualit\u00e0 pregresse rispetto a quelle in cui vengono percepite.<!--more--><br \/>\nIl citato art. 17, comma 1, lett. b) indica tassativamente le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata.\u00a0 Ci\u00f2 al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, per cause indipendenti dalla volont\u00e0 delle parti, il sistema della progressivit\u00e0 delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente, ledendo il principio<br \/>\ndella capacit\u00e0 contributiva e al contempo per evitare che ritardi opportunamente verificatisi possano comportare un beneficio di tassazione per lo stesso.<br \/>\nCon circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, l\u2019Amministrazione Finanziaria ha precisato che le <strong>situazioni<\/strong> che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell\u2019applicazione della particolare modalit\u00e0 di tassazione sono di due tipi:<br \/>\n1. quelle <strong>di carattere giuridico<\/strong>, che consistono nel sopraggiungere di<br \/>\nnorme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali \u00e8 sicuramente estranea l&#8217;ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;<br \/>\n2. quelle consistenti in <strong>oggettive situazioni di fatto<\/strong>, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalit\u00e0 dei sostituti d&#8217;imposta.<br \/>\nQualora ricorra una delle cause giuridiche, di cui al punto 1 \u00e8 sufficiente che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti, senza alcuna ulteriore indagine in merito alla natura fisiologica o meno del tardato pagamento, a condizione che l&#8217;emolumento sia sicuramente ed esclusivamente riferibile ad annualit\u00e0 pregresse (ad es. in caso di una tantum &#8220;spalmata&#8221; in parte sull&#8217;annualit\u00e0 in corso e in parte sulle annualit\u00e0 pregresse, la tassazione deve essere effettuata pro quota, a seconda del periodo di riferimento della erogazione).<br \/>\nCon riferimento alle oggettive situazioni di fatto, di cui al punto 2, invece, deve essere effettuata un\u2019indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell&#8217;erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico; qualora tale <strong>ritardo risulti fisiologico<\/strong>, infatti, non si giustifica l\u2019applicazione della tassazione separata.<br \/>\nCon la risoluzione n. 90\/E del 22 giugno 2000, \u00e8 stato chiarito che le oggettive situazioni di fatto legittimano l&#8217;applicazione della tassazione separata qualora abbiano determinato un ritardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l&#8217;erogazione degli emolumenti, non riconducibile alla volont\u00e0 delle parti.<br \/>\nL&#8217;Agenzia delle Entrate precisa che il ritardo pu\u00f2 essere considerato<br \/>\nfisiologico anche se l&#8217;erogazione della retribuzione non avvenga nell\u2019annualit\u00e0 successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione <strong>ordinariamente adottate<\/strong>. Pertanto, laddove la liquidazione di competenze variabili o premi arretrati sia effettuata abitualmente in ritardo dal sostituto, il ritardo non potr\u00e0 che essere fisiologico e quindi non comportate il beneficio della tassazione separata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151 del 13.12.2017, fa il punto sulla tassazione separata di competenze retributive arretrate (ad es. premi o altre competenze variabili) erogate in un arco di tempo superiore a quello &#8220;fisiologico&#8221; ordinariamente impiegato dal sostituto per la loro quantificazione. L\u2019art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,44],"tags":[46,45],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/413"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/413\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}