{"id":356,"date":"2017-11-26T19:25:06","date_gmt":"2017-11-26T18:25:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=356"},"modified":"2017-12-04T17:03:09","modified_gmt":"2017-12-04T16:03:09","slug":"lavoro-agile-dal-15-novembre-obbligo-di-comunicazione-telematica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=356","title":{"rendered":"Lavoro agile: dal 15 novembre obbligo di comunicazione telematica"},"content":{"rendered":"<p>Dal 15 novembre 2017 i datori di lavoro che stipulano intese per il lavoro agile devono <a href=\"https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/smartworking\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">inviare telematicamente<\/a> l\u2019accordo individuale.<br \/>\nIl concetto di\u00a0<strong> lavoro agile \u2013\u00a0o smart working &#8211; <\/strong>ricomprende diversi aspetti: dalla flessibilit\u00e0 dell\u2019orario e del luogo della prestazione lavorativa fino a forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale.<br \/>\nIl lavoro agile \u00e8 stato disciplinato a livello normativo per la prima volta dalla legge <a title=\"Vai alla legge\" href=\"https:\/\/www.cliclavoro.gov.it\/Normative\/Legge-22-maggio-2017-n81.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 81\/2017<\/a> che lo colloca nell\u2019ambito del <strong>lavoro subordinato <\/strong>e che comprende tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto all\u2019orario e al luogo. Parte integrante del lavoro agile sono gli strumenti tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento.<br \/>\nPer l\u2019adozione del lavoro agile (o, con la solita anglofilia <em>smart working<\/em>) \u00e8 necessario un\u00a0<strong>accordo scritto<\/strong>\u00a0tra datore di lavoro e dipendente, il quale dovr\u00e0 essere inviato telematicamente a partire dal <strong>15 novembre 2017<\/strong>.<!--more--><\/p>\n<p>Viene confermato l\u2019elemento della volontariet\u00e0 tra le parti e stabilisce i suoi contenuti minimi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Durata<\/strong>. L\u2019accordo pu\u00f2 essere a tempo indeterminato o determinato.<\/li>\n<li><strong>Preavviso<\/strong>. Il recesso \u00e8 possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.<\/li>\n<li><strong>Come e quando<\/strong>. L\u2019accordo deve contenere la disciplina dell\u2019esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.<\/li>\n<li><strong>Potere di controllo e disciplinare<\/strong>. Nell\u2019accordo devono essere illustrate le modalit\u00e0 di controllo della prestazione lavorativa all\u2019esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell\u2019articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un elemento essenziale della norma \u00e8 la\u00a0<strong>parit\u00e0 di trattamento<\/strong>\u00a0dei lavoratori &#8220;agili&#8221;\u00a0rispetto ai loro colleghi. Il trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l\u2019adozione delle <strong>adeguate norme di sicurezza<\/strong>. In particolare, per quanto riguardo l\u2019orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del <strong>diritto alla disconnessione<\/strong>, la norma riconosce come inviolabili i<strong> limiti di orario<\/strong> previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.<br \/>\nI lavoratori \u201cagili\u201d hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all\u2019esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l\u2019abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attivit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 15 novembre 2017 i datori di lavoro che stipulano intese per il lavoro agile devono inviare telematicamente l\u2019accordo individuale. 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