{"id":1926,"date":"2025-08-14T18:59:27","date_gmt":"2025-08-14T16:59:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=1926"},"modified":"2025-08-18T19:07:56","modified_gmt":"2025-08-18T17:07:56","slug":"delega-di-funzioni-e-suoi-limiti-cass-pen-25729-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=1926","title":{"rendered":"Delega di funzioni e suoi limiti: Cass. Pen. 25729\/2025"},"content":{"rendered":"\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 25729\/2025, ha sancito che la delega di funzioni pu\u00f2 escludere la responsabilit\u00e0 dell\u2019Amministratore Delegato solo se rispetta criteri molto stringenti:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>forma scritta e determinatezza: la delega deve essere formalizzata per iscritto e riferita a funzioni determinate, non potendo avere natura generica;<\/li>\n\n\n\n<li>effettivit\u00e0: il trasferimento dei poteri deve essere reale e non meramente formale, cosicch\u00e9 il delegato sia posto nelle condizioni di esercitare concretamente le funzioni attribuite;<\/li>\n\n\n\n<li>professionalit\u00e0 e autonomia di spesa: il delegato deve possedere le competenze tecniche necessarie e disporre di un\u2019autonomia di spesa adeguata per l\u2019esercizio delle funzioni delegate;<\/li>\n\n\n\n<li>contenuto specifico e delimitato: la delega deve riguardare settori di competenza ben individuati e non pu\u00f2 mai comprendere le scelte strategiche di fondo o i profili strutturali dell\u2019organizzazione, per i quali sono competenti i soggetti apicali dell\u2019ente;<\/li>\n\n\n\n<li>alta vigilanza: anche in presenza di una delega valida, l\u2019AD mantiene un obbligo di \u00abalta vigilanza\u00bb sull\u2019operato del delegato, con dovere di intervento in caso di inadempimento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si legge nella motivazione della sentenza (pag. 170, punto 40.6.3):<br>&#8220;<em>40.6.3 &#8230;. Sotto un primo profilo, deve difatti ritenersi che &#8211; ab origine &#8211; <strong>non siano delegabili da parte del soggetto in posizione apicale le funzioni strettamente attinenti ai profili strutturali dell&#8217;organizzazione e direttamente coinvolgenti le scelte strategiche di fondo dell&#8217;organizzazione aziendale.<\/strong> Mentre, sotto un secondo e complementare argomento, deve farsi riferimento al disposto dell&#8217;art.16, comma 3, del d.lgs. n.81\/2008, ai sensi del quale \u00abLa delega di funzioni non esclude l&#8217;obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite\u00bb; con la conseguenza che <strong>il conferimento della delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere &#8220;alta&#8221; <\/strong>(secondo il lessico adoperato dalle Sezioni Unite)<strong> e che quindi riguarda, non il merito delle singole scelte &#8211; in ordine al quale non pu\u00f2 rinvenirsi un obbligo di controllo puntiforme sulle condotte tenute dal delegato &#8211; ma il complessivo compito di protezione e controllo affidato al delegato medesimo<\/strong>.<br>40.6.4 Si tratta di un principio che questa Corte ha avuto modo di affermare gi\u00e0 antecedentemente rispetto alla sentenza Espenhahn; in particolare, Sez. 4, n. 4968 del 06\/12\/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617, ha rilevato che<strong> il conferimento della delega non \u00e8 idoneo a escludere integralmente la posizione di garanzia dell&#8217;organo in posizione apicale, poich\u00e9 non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega medesima<\/strong>; gravando su tutti i componenti di tale organo il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell&#8217;azienda. Premessa che ha indotto la Corte ad affermare che \u00ab<strong>in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilit\u00e0 di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilit\u00e0 dei vertici aziendali<\/strong> [\u2026.] <strong>Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilit\u00e0 della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo<\/strong>\u00bb. D&#8217;altra parte, tale principio risulta deducibile anche dal citato arresto delle Sezioni Unite, dal quale pure si evince la conclusione in base alla quale la delega di funzioni non pu\u00f2 riguardare ambiti involgenti le scelte strategiche di fondo che caratterizzano l&#8217;attivit\u00e0 della struttura. Ancora pi\u00f9 recentemente, nel riferirsi proprio al principio dettato dalla citata sentenza 4968\/2014, questa Corte ha ribadito il dato dell<strong>&#8216;assenza di effetto liberatorio della delega in caso di eventi dipendenti da carenze strutturali derivanti da gravi carenze organizzative di fondo ascrivibili ad insufficienze organizzative imputabili, a monte, alla politica degli organi di vertice<\/strong> (Sez. 4, n. 40682 del 03\/10\/2024, Parenti, Rv. 287206 &#8211; 02)<\/em>&#8220;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 25729\/2025, ha sancito che la delega di funzioni pu\u00f2 escludere la responsabilit\u00e0 dell\u2019Amministratore Delegato solo se rispetta criteri molto stringenti: Si legge nella motivazione della sentenza (pag. 170, punto 40.6.3):&#8220;40.6.3 &#8230;. 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