{"id":1136,"date":"2023-08-10T17:07:11","date_gmt":"2023-08-10T15:07:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=1136"},"modified":"2023-08-10T17:08:02","modified_gmt":"2023-08-10T15:08:02","slug":"ccnl-vigilanza-privata-la-retribuzione-oraria-di-4607-euro-non-e-conforme-allart-36-della-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/?p=1136","title":{"rendered":"CCNL vigilanza privata: la retribuzione oraria di 4,607 \u20acuro non \u00e8 conforme all&#8217;art. 36 della Costituzione"},"content":{"rendered":"\n<p>Il Tribunale di Catania, con <a href=\"https:\/\/www.picgor.it\/picgor\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/trib_catania_21_07_2023.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sentenza del 21.7.2023<\/a>, si \u00e8 accodato ad altre pronunce simili delle Corti di merito (principalmente Milano e Torino, sia in primo grado che in appello, si veda Trib. Milano 21.2.2023, Trib. Torino 9.8.2019, Corte App. Milano 19.9.2022 n. 626, Corte App. Milano 29.6.2022 n. 579), decretando la non conformit\u00e0 all&#8217;art. 36 della Costituzione della paga oraria prevista dal CCNL vigilanza privata &#8211; servizi fiduciari, per la mansione di usciere. Dalla declaratoria di non conformit\u00e0 al dettato costituzione deriva, pertanto, la nullit\u00e0 delle clausole del CCNL citato e l&#8217;obbligo di applicare i minimi salariali previsti da un altro CCNL affine in base alla attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n\n\n\n<p>La controversia \u00e8 stata promossa, dopo la cessazione di un contratto di lavoro a termine, da un lavoratore che ha svolto mansioni di usciere con inquadramento nel livello F del CCNL citato ed ha percepito per la durata del suo rapporto di lavoro una retribuzione mensile lorda di \u20acuro 797,14=, corrispondenti ad \u20acuro 4.607 orari (i valori sono riferiti al CCNL applicato al rapporto e successivamente rinnovato a partire da maggio 2023 con un aumento di 20 \u20acuro mensili lordi per il livello F).<\/p>\n\n\n\n<p>Il lavoratore ha invocato l\u2019inadeguatezza della retribuzione percepita, in quanto non rispettosa dell\u2019articolo 36 della Costituzione, chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate. A sostegno della propria domanda, la difesa del lavoratore ha operato un confronto con altri contratti collettivi applicabili a situazioni similari, ossia: dipendenti da proprietari di fabbricati, terziario (Confcommercio) e multiservizi.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutti i CCNL oggetto di comparazione prevedono per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente retribuzioni orarie ben superiori: si va dal +48,47% del CCNL multiservizi, al +52,82% del CCNL per i proprietari di fabbricati, al +76,62% per il CCNL terziario (Confcommercio). Anche l&#8217;equiparazione con CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali non comparativamente pi\u00f9 rappresentative, porta a trattamenti retributivi superiori d 15,41%. Il fatto singolare \u00e8 che il CCNL applicato al ricorrente risulta sottoscritto da due confederazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale ha accolto la domanda, richiamando la giurisprudenza di legittimit\u00e0 che ha pi\u00f9 volte affermato che i parametri per valutare l\u2019adeguatezza della retribuzione fissata da un CCNL sono i principi costituzionali della <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong> e della <strong>sufficienza<\/strong> della retribuzione: la proporzionalit\u00e0 \u00e8 volta a garantire una misura della retribuzione ragionevole rispetto alle energie lavorative profuse, la sufficienza \u00e8 volta ad assicurare un livello minimo capace di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un\u2019esistenza libera e dignitosa.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza, pur riconoscendo che di regola il livello retributivo fissato da un contratto collettivo, soprattutto se stipulato dalle organizzazioni comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, \u00e8 accompagnato da \u00abuna presunzione di adeguatezza\u00bb (Cassazione 38666\/2021), ricorda che tale <strong>presunzione<\/strong> non \u00e8 assoluta ma solo <strong>relativa<\/strong>, ben potendo il lavoratore fornire prova contraria. Nel caso di specie, nel solco della giurisprudenza di merito citata <em>infra<\/em>, proprio il confronto tra la retribuzione tabellare del CCNL applicato al rapporto e quella prevista da altri tre CCNL stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, fa emergere l&#8217;inadeguatezza della retribuzione applicata e vince la suddetta presunzione, fornendone la prova contraria.<\/p>\n\n\n\n<p>A questo si aggiunge, secondo la sentenza, la \u00ab<em>macroscopica inadeguatezza<\/em>\u00bb di una retribuzione oraria di soli 4,60 euro lordi a garantire un\u2019esistenza veramente libera e dignitosa.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale conclude rilevando la nullit\u00e0 delle clausole collettive del CCNL della vigilanza privata &#8211; servizi fiduciari che fissano la retribuzione per le mansioni di usciere, in quanto gli altri accordi collettivi di settori affini prevedono, per identiche mansioni, una retribuzione di gran lunga superiore. Per individuare la retribuzione spettante al lavoratore in sostituzione di quella fissata dalle clausole nulle, il giudice nel caso di specie, fa riferimento alla disciplina prevista dal Ccnl per dipendenti da proprietari di fabbricati, al livello D1, che viene ritenuto applicabile all\u2019attivit\u00e0 di sorveglianza di un\u2019area delimitata e all\u2019attivit\u00e0 di controllo degli accessi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Catania, con sentenza del 21.7.2023, si \u00e8 accodato ad altre pronunce simili delle Corti di merito (principalmente Milano e Torino, sia in primo grado che in appello, si veda Trib. Milano 21.2.2023, Trib. Torino 9.8.2019, Corte App. Milano 19.9.2022 n. 626, Corte App. Milano 29.6.2022 n. 579), decretando la non conformit\u00e0 all&#8217;art. 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